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Sez. 2, Sentenza n. 1625 del 04/03/1983 (Rv. 426462 - 01)

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE - LIMITAZIONI URBANISTICHE EX ART. 17, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - APPLICABILITÀ - COMUNI INCLUSI NEGLI ELENCHI PREVISTI E COMUNI NON INCLUSI - TERMINI RISPETTIVI - DISCIPLINA IN MATERIA DI DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI NEI TERRITORI DEI COMUNI NON INCLUSI - CODICE CIVILE - APPLICABILITÀ NEL PERIODO COMPRESO TRA LA PRESENTAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO E LA SUA APPROVAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426462-01

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE - LIMITAZIONI URBANISTICHE EX ART. 17, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - APPLICABILITÀ - COMUNI INCLUSI NEGLI ELENCHI PREVISTI E COMUNI NON INCLUSI - TERMINI RISPETTIVI - DISCIPLINA IN MATERIA DI DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI NEI TERRITORI DEI COMUNI NON INCLUSI - CODICE CIVILE - APPLICABILITÀ NEL PERIODO COMPRESO TRA LA PRESENTAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO E LA SUA APPROVAZIONE.*

Ai sensi dell'art. 4 della legge 1 giugno 1971 n. 291, le limitazioni urbanistiche dettate dai primi tre commi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 (cosiddetta legge-ponte) si applicano, per i comuni inclusi in appositi elenchi approvati dal ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministro dell'interno (per la regione Friuli-Venezia Giulia - a statuto speciale - ex artt. 22 e 23 del d.P.R. 26 agosto 1965 n. 1116, dal Presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta), fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici (piano regolatore generale o programma di fabbricazione) da essi adottati e, per tutti gli altri comuni, fino alla data in cui tali strumenti urbanistici sono presentati per l'approvazione all'autorità competente. Nei territori di questi ultimi comuni, pertanto, la disciplina applicabile in materia di distanze tra costruzioni nel periodo compreso tra la presentazione dello strumento urbanistico e la sua approvazione è unicamente quella del codice civile (salva l'osservanza delle misure di salvaguardia). (V 3793/82, mass n 421754; (V 3189/80, mass n 406986; (V 4690/78, mass n 394370; (V 3688/77, mass n 387332).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., DPR 26/08/1965 num. 1116 art. 22, DPR 26/08/1965 num. 1116 art. 23, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 01/06/1971 num. 291 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)