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Sez. L, Sentenza n. 196 del 09/01/1981 (Rv. 410608 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL COMITATO PROVINCIALE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITA - RICORSO PROPOSTO DAL DIRETTORE DI SEDE DEL'INPS - MANCATA PRONUNCIA IN TERMINE DA PARTE DEL COMITATO DI SECONDO GRADO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - ESPERIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410608-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL COMITATO PROVINCIALE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITA - RICORSO PROPOSTO DAL DIRETTORE DI SEDE DEL'INPS - MANCATA PRONUNCIA IN TERMINE DA PARTE DEL COMITATO DI SECONDO GRADO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - ESPERIBILITA.*

A norma dell'art 46, comma quarto, del DPR 30 aprile 1970 n 739, la mancata pronunzia del comitato di secondo grado entro il prescritto termine sul ricorso proposto dal direttore di Sede dell'INPS avverso la decisione del comitato provinciale che abbia riconosciuto il diritto alla pensione di invalidita non rende definitiva la decisione impugnata, ma elimina solo l'impedimento all'Esercizio dell'Azione davanti all'autorita giudiziaria, la quale, ove ne sia investita, potra e dovra pronunziarsi sulla controversia rimasta impregiudicata con pienezza di cognizione, mentre la decisione sul ricorso puo essere adottata anche dopo la scadenza dell'anzidetto termine e pure durante il corso del giudizio instaurato davanti al giudice ordinario. (Conf 5213/79, mass n 401820; (Conf 4710/79, mass n 401266).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 44 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 45, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)