Sez. L, Sentenza n. 4710 del 29/08/1979 (Rv. 401266 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - RICORSO DELL'INTERESSATO IN SECONDA ISTANZA AL COMITATO REGIONALE DELL'INPS - MANCATA DECISIONE ENTRO NOVANTA GIORNI - DOMANDA GIUDIZIALE - PROPONIBILITA - ACCOGLIMENTO DEL RICORSO DELL'ASSICURATO DA PARTE DEL COMITATO PROVINCIALE - RICORSO DEL DIRETTORE DELLA SEDE PROVINCIALE - MANCATA TEMPESTIVA DECISIONE DEL COMITATO REGIONALE - SOPRAVVENIENZA DELLA DECISIONE DURANTE IL CORSO DEL GIUDIZIO DINANZI ALL'AGO - LEGITTIMITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - RICORSO DELL'INTERESSATO IN SECONDA ISTANZA AL COMITATO REGIONALE DELL'INPS - MANCATA DECISIONE ENTRO NOVANTA GIORNI - DOMANDA GIUDIZIALE - PROPONIBILITA - ACCOGLIMENTO DEL RICORSO DELL'ASSICURATO DA PARTE DEL COMITATO PROVINCIALE - RICORSO DEL DIRETTORE DELLA SEDE PROVINCIALE - MANCATA TEMPESTIVA DECISIONE DEL COMITATO REGIONALE - SOPRAVVENIENZA DELLA DECISIONE DURANTE IL CORSO DEL GIUDIZIO DINANZI ALL'AGO - LEGITTIMITA.*
A norma dell'art 46 del DPR 30 aprile 1970, n 639, qualora il comitato regionale dell'INPS territorialmente competente non abbia deciso il ricorso in seconda istanza dell'interessato entro novanta giorni dalla presentazione, il ricorrente puo adire l'autorita giudiziaria, in quanto la tutela giurisdizionale del diritto soggettivo al conseguimento delle prestazioni previdenziali si attua - dopo l'esperimento dei ricorsi amministrativi o la scadenza del termine previsto dalla legge per la pronunzia della decisione sul ricorso - non gia attraverso un'impugnazione della decisione sul ricorso o del comportamento omissivo dell'organo del contenzioso amministrativo, bensi attraverso l'accertamento giudiziale del diritto dell'assicurato, direttamente ed immediatamente garantito dall'ordinamento. Ne consegue che, per il principio dell'autonomia dell'Azione giudiziaria rispetto agli scopi del contenzioso amministrativo, in caso di mancata tempestiva decisione dell'organo di seconda istanza sul ricorso proposto dal direttore della Sede provinciale dell'INPS, a norma dell'art 44 del predetto decreto, contro la decisione del comitato provinciale che abbia accolto il ricorso dell'assicurato, la decisione impugnata non diviene definitiva in favore di quest'ultimo, ma il ricorso del direttore della Sede provinciale rimane efficace a contestare la pretesa del privato e nulla si oppone a che la decisione sul ricorso venga adottata anche dopo la scadenza del previsto termine e che una decisione (favorevole o sfavorevole all'interessato) possa sopravvenire anche durante il corso del giudizio instaurato davanti al giudice ordinario. (V 3495/76, mass n 382241; (Conf 3329/78, mass n 392761; (Conf 2947/77, mass n 386493).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 44 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 45, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)