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Sez. L, Sentenza n. 4379 del 23/04/1991 (Rv. 471796 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione d'invalidità - Revoca - In genere | Condizioni - Riduzione della capacità di guadagno al momento della revoca - Sufficienza - Raffronto con la situazione nosologica al momento della concessione della pensione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471796-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione d'invalidità - Revoca - In genere

La revoca della pensione d'invalidità può essere disposta dall'Inps, con efficacia "ex nunc", in base al semplice accertamento dell'inesistenza, al momento della revoca stessa, di una riduzione della capacità di guadagno al di sotto dei limiti legali, prescindendosi, nel caso di pensione attribuita in sede amministrativa, dal raffronto con la situazione nosologica riconosciuta al tempo dell'ammissione alla fruizione della pensione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)