Sez. L, Sentenza n. 3783 del 08/05/1990 (Rv. 467035 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE - PRESUPPOSTO - SOPRAVVENUTO RECUPERO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - ACCERTAMENTO - CRITERI - CONFRONTO FRA IL LIVELLO DI DETTA CAPACITÀ ALL'EPOCA DELL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ED ALLA EPOCA DEL GIUDIZIO - ACCERTAMENTO DELL'INESISTENZA ORIGINARIA DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - DIVIETO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE - PRESUPPOSTO - SOPRAVVENUTO RECUPERO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - ACCERTAMENTO - CRITERI - CONFRONTO FRA IL LIVELLO DI DETTA CAPACITÀ ALL'EPOCA DELL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ED ALLA EPOCA DEL GIUDIZIO - ACCERTAMENTO DELL'INESISTENZA ORIGINARIA DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - DIVIETO.*
Il giudizio di soppressione o "revoca" (con effetto ex nunc) della pensione d'Invalidità ai sensi dell'art. 10, secondo comma, del R.d.l. legge 14 aprile 1939 n. 636, poiché tale norma fonda il diritto dell'INPS alla soppressione della prestazione sul sopravvenuto recupero (per miglioramento delle condizioni fisiche o per altra causa) della capacità di guadagno dell'assicurato, esige solo il confronto fra il livello di tale capacità (con particolare riguardo alle condizioni di salute) all'epoca del riconoscimento della pensione ed all'epoca dello stesso giudizio, restando escluso che in tale giudizio possa innestarsi quello (da svolgersi eventualmente in Sede separata) relativo alla inesistenza originaria del diritto alla pensione (con potere dello INPS di annullamento ex tunc), attesa la differenza radicale delle rispettive azioni, delle quali la seconda afferisce al titolo, ossia al momento genetico del rapporto, e la prima solo all'Estinzione del rapporto nell'intangibilità di quel titolo per un fatto sopravvenuto. (Conf 2131/87, mass n 451366; (Conf 6733/86, mass n 448866; (Conf 9960/85, mass n 439113; (Conf 3608/85, mass n 441211; (Conf 7601/83, mass n 432213; (Conf 7020/82, mass n 424682; (contra 5795/89, mass n 464693; (contra 3113/88, mass n 458612; (contra 1434/88, mass n 457537; (contra 6141/87, mass n 454464; (contra 4510/87, mass n 453209; (contra 5688/86, mass n 448162; (contra 5388/85, mass n 442624; (contra 2809/84, mass n 434844; (contra 4625/82, mass n 422595).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)