diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1614 del 27/05/1968 (Rv. 333386 - 01)

ESECUZIONE FORZATA- ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O ELEZIONE DI DOMICILIO NEL PRECETTO - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333386-01

ESECUZIONE FORZATA- ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O ELEZIONE DI DOMICILIO NEL PRECETTO - FUNZIONE.*

Quando l'esecuzione non e ancora iniziata, non potendosi conoscere con certezza il luogo in cui si trovano i beni che saranno sottoposti all'esecuzione stessa, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio che il creditore e tenuto a fare nel precetto serve a stabilire in via presuntiva il luogo della minacciata esecuzione, ed e determinante al fine di radicare definitivamente la Competenza del giudice che ivi ha Sede a pronunciarsi sulle eventuali opposizioni dei precettati. (Conf. 2306-65 1186-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)