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Sez. 5, Sentenza n. 18480 del 21/09/2016 (Rv. 640971 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Avviso di accertamento - Nullità della notifica - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Tempestiva impugnazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640971-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto d'imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, comma 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto sanata la nullità della notifica effettuata nei confronti del padre di due minorenni, destinatarie dell'avviso di liquidazione, in proprio e non nella sua qualità di esercente la potestà sulle stesse in conseguenza della tempestiva impugnazione da parte sua, estesa anche al merito della pretesa tributaria, precisando il difetto di legittimazione di costui a far valere l'omessa notifica alla madre).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)