Sez. 5, Sentenza n. 5057 del 13/03/2015 (Rv. 634874 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Avviso di accertamento - Nullità notifica - Sanatoria per raggiungimento scopo - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto di imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato. (Nella specie, la S.C., in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la sanatoria di cui all'art. 156 cod. proc. civ. in quanto l'unico motivo di impugnazione concerneva l'illegittimità della notifica).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)