Sez. 6, Sentenza n. 35035 del 18/05/2005 Ud. (dep. 29/09/2005) Rv. 232226 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Guardia medica - Indifferibilità dell'intervento - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui un sanitario addetto al servizio di guardia medica non aderisca alla richiesta di intervento urgente, sussiste il reato di omissione di atti d'ufficio solo quando sia comprovato che l'urgenza prospettata era effettiva e reale (nella specie, relativa ad un sanitario in servizio di guardia medica che si era rifiutato, benchè richiesto da personale infermieristico di recarsi presso una casa di riposo a visitare due anziani pazienti in stato di iperpiressia, limitandosi a prescrivere a mezzo telefono un antibiotico, la Corte, rigettando il ricorso del P.G. avverso sentenza di assoluzione, ha ritenuto corretta e congruamente motivata la decisione liberatoria, basata sul rilievo della giusta valutazione da parte del sanitario, secondo scienza e coscienza e sulla base di quanto rappresentatogli, dell'insussistenza di aspetti di obiettiva gravità ed urgenza nelle condizioni dei pazienti, tali da richiedere una immediata visita e da escludere la sufficienza delle sole indicazioni date per telefono).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)