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Sez. 6, Sentenza n. 8837 del 21/06/1999 Ud. (dep. 09/07/1999) Rv. 214676 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Richiesta di intervento del medico di guardia - Indifferibilità dell'atto - Sindacabilità da parte del giudice di merito - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214676-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE

In tema di rifiuto di atti di ufficio, in base all'art. 13, comma terzo, d.P.R. n. 41 del 1991, il medico che effettua il servizio di guardia è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che siano richiesti direttamente dall'utente; e se è pur vero che non può negarsi al sanitario il compito di valutare la necessità di visitare il paziente sulla base del quadro clinico prospettatogli, considerando che il rifiuto rilevante a norma dell'art. 328, comma primo, cod. pen. deve riguardare un atto indifferibile il cui mancato compimento può comportare un pregiudizio irreparabile, è anche vero che una tale discrezionalità può bene essere sindacata dal giudice di merito sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame. (Fattispecie nella quale è stato ravvisato il reato in questione a carico di un medico di guarda, il quale, interpellato telefonicamente da un soggetto affetto dal morbo di Crohn, necessitante l'urgente somministrazione per endovena di un medicinale idoneo ad arrestare l'emorragia, si era limitato a prescrivere la somministrazione del medicinale per via orale e a indicare al paziente il nome di un infermiere professionista cui eventualmente rivolgersi, omettendo di intervenire personalmente presso il domicilio del paziente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)