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Sez. L, Sentenza n. 2105 del 26/03/1983 (Rv. 426966 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITÀ MENSILE DI REPERIBILITÀ EX ART. 4 DEL C.C.N.L. 7 GIUGNO 1976 PER I DIPENDENTI DELL'ENEL.*
Stato
decisa il 1983-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426966-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITÀ MENSILE DI REPERIBILITÀ EX ART. 4 DEL C.C.N.L. 7 GIUGNO 1976 PER I DIPENDENTI DELL'ENEL.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di contratti collettivi di diritto comune è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da violazioni dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, è stata, in particolare, ritenuta corretta l'interpretazione dell'art. 4 del C.C.n.L. del 7 giugno 1976 per i dipendenti dell'e.N.E.L. nel senso che l'indennità mensile di reperibilità compete nel caso in cui il servizio di reperibilità sia prestato in turni della durata anche di una sola settimana nel mese, mentre quella giornaliera spetta nei casi di prestazione dello stesso servizio per giorni isolati, o comunque per un numero di giorni inferiore ad una settimana nel mese, e ciò non in base al modo in cui il servizio venga richiesto dal datore di lavoro ma con riguardo alla prestazione in concreto effettuata dal lavoratore). (Conf 3792/78, mass n 393340).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 07/06/1976 num. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)