Sez. L, Sentenza n. 3792 del 29/07/1978 (Rv. 393340 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - DI CONTRATTO NON EFFICACE ERGA OMNES - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL PRIMO MAGGIO 1965 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE CONFEZIONI IN SERIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - DI CONTRATTO NON EFFICACE ERGA OMNES - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL PRIMO MAGGIO 1965 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE CONFEZIONI IN SERIE.*
L'interpretazione, data dal giudice del merito, di un contratto collettivo di lavoro post-corporativo non efficace erga omnes, e censurabile in Cassazione solo per violazione delle norme del codice civile sull'interpretazione dei contratti e per vizi di motivazione. (nella specie, la Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza del merito con cui, considerato che il contratto collettivo primo maggio 1965, per gli addetti all'industria delle confezioni in serie, attribuisce la qualifica di intermedio per le mansioni di confezione completa del capo, e non per le sole operazioni di cucitura, aveva attribuito la qualifica di operaia di prima categoria ad una lavoratrice che aveva effettuato solo queste operazioni).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 454, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 CORTE COST., Legge 14/07/1950 num. 581, Contr. Coll. 01/05/1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)