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Sez. 1, Sentenza n. 1737 del 21/03/1995 Cc. (dep. 10/05/1995) Rv. 201361 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere | Associazione per delinquere di stampo mafioso - Qualifica della persona indagata come "avvicinata" - Indicazioni concordanti da parte di più collaboratori di giustizia - Concorso nel reato associativo - Configurabilità - Adozione della custodia cautelare in carcere - Legittimità.
Stato
decisa il 1995-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201361-01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere

Ai fini della emissione di una misura cautelare per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso i gravi indizi di colpevolezza possono essere legittimamente costituiti dalle dichiarazioni di più collaboranti che reciprocamente si riscontrano e che indicano un soggetto come "avvicinato" poiché nel linguaggio mafioso è possibile attribuire a tale termine uno specifico significato teso ad indicare una persona ormai inserita, anche se non ancora a pieno titolo, nell'associazione criminosa; peraltro una volta accertata la partecipazione al sodalizio, il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. è da ritenersi concretizzato indipendentemente dallo accertamento sugli apporti del soggetto alla realizzazione degli scopi sociali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)