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Sez. 5, Sentenza n. 10810 del 30/10/1996 Ud. (dep. 16/12/1996) Rv. 207069 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di stampo mafioso dedita al traffico di sostanze stupefacenti - Attività di piccolo spaccio svolta da soggetto indicato da più coimputati come fiancheggiatore dell'associazione - Reato previsto dall'art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309 - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207069-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

Le dichiarazioni dei coimputati riguardanti la partecipazione di taluno ad una associazione criminosa in tanto assumono valore di elemento di prova in quanto si sostanziano anche nella indicazione di fatti specifici tali da consentire al giudice di individuare non solo la condotta di partecipazione, ma anche e soprattutto la affectio societatis, indispensabile per la configurazione del delitto associativo. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la corte ha escluso che la indicazione proveniente da più coimputati sulla appartenenza di un soggetto, dedito ad attività di piccolo spaccio, ad un gruppo di "fiancheggiatori" di una organizzazione mafiosa dedita invece al traffico di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti costituisse elemento di prova idoneo a ritenere questi responsabile del delitto previsto dall'art. 74 DPR 309/90).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)