Sez. L - , Ordinanza n. 11847 del 15/05/2018 (Rv. 648875 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Minimale contributivo - C.c.n.l. stipulati prima dell'art. 3 d.l. n. 318 del 1996, conv. con modif in l. n. 402 del 1996 - Omesso deposito - Conseguenze - Utilizzabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
In tema di minimale contributivo, l'applicazione della diversa disciplina prevista dall'art. 3 del d.l. n. 318 del 1996, conv. con modif in l. n. 402 del 1996, che consente di assumere come base per il calcolo dei contributi i trattamenti pattuiti nei contratti collettivi, seppur stipulati anteriormente all'entrata in vigore di detta norma, è subordinata alle condizioni di pubblicità ed opponibilità ivi previste, conseguentemente, il mancato deposito dei suddetti contratti sia presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro che le sedi degli Enti previdenziali ne esclude l'utilizzabilità ai fini indicati.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/06/1996 num. 318 art. 3, Legge 29/07/1996 num. 402
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)