Sez. L, Sentenza n. 2387 del 09/02/2004 (Rv. 569973 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | "Minimale" contributivo commisurato alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Nozione - Disciplina ex art. 3, comma venticinquesimo, legge n. 406 del 1996 - Portata - Applicazione retroattiva - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389. Nè su tale disposizione, interpretata autenticamente dall'art. 2, comma venticinquesimo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria, incide, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, l'art. 3 del D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, giacché quest'ultima disposizione - con la quale il legislatore ha inteso evitare interpretazioni della normativa contrattuale in contrasto con la volontà espressa dalle parti stipulanti, ammettendo che, entro certi limiti, ai fini della retribuzione contributiva, vengano conglobati o anche esclusi, dagli istituti retributivi diretti o indiretti, emolumenti istituiti dalla contrattazione collettiva - non è a sua volta di interpretazione autentica di quella precedente, né è dotata di efficacia retroattiva, non potendosi determinare i contributi previdenziali sulla base di una disposizione che non era vigente al momento della maturazione dell'obbligo.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in relazione a contributi dovuti per un periodo antecedente alla entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. n. 318 del 1996, convertito dalla legge n. 406 del 1996, aveva ritenuto applicabile la disciplina posta da quest'ultima disposizione, e quindi insussistenti le omissioni contributive in riferimento alla previsione di un contratto collettivo con il quale le parti avevano escluso il computo della maggiorazione per lavoro a turno nella determinazione di tutti gli istituti di retribuzione indiretta, escluso il TFR).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 14/06/1996 num. 318 art. 1, Legge 29/07/1996 num. 402
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)