Sez. 1, Sentenza n. 2606 del 26/10/1966 (Rv. 325017 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IMPOSTE DI CONSUMO - CONCESSIONE DI APPALTO - LEGITTIMAZIONE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA ALL'INGIUNZIONE E PASSIVA ALL'OPPOSIZIONE.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IMPOSTE DI CONSUMO - CONCESSIONE DI APPALTO - LEGITTIMAZIONE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA ALL'INGIUNZIONE E PASSIVA ALL'OPPOSIZIONE.*
Il capo dell'ufficio comunale delle imposte di consumo (direttore, ricevitore, agente) anche se il servizio e stato concesso in appalto, secondo il sistema di esecuzione fiscale vigente, provvede all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione dell'imposta e, come titolare dell'Azione esecutiva diretta alla realizzazione della pretesa tributaria, e legittimato ad emettere l'ingiunzione di pagamento, ed a resistere nel procedimento di opposizione. Tale legittimazione, tuttavia, non ha carattere esclusivo, ma concorre con quella dell'appaltatore del servizio della riscossione della imposta, che si estende a tutti i rapporti processuali dell'appaltatore stesso, dovunque essi abbiano a svolgersi. Pertanto chi si oppone all'ingiunzione e facultato a convenire in giudizio, a sua scelta, l'appaltatore, ovvero il preposto all'ufficio locale della imposta di consumo che abbia emesso l'ingiunzione. (Conf 610/65; 235/63; 1728/60; 1030/60; 3242/59; 2366/57; 801/57).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 147, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)