Sez. 1, Sentenza n. 582 del 28/02/1972 (Rv. 356618 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE- OPPOSIZIONE - TRIBUTI ENTI LOCALI - IN GENERE - IMPOSTE DI CONSUMO - CAPO DELL'UFFICIO COMUNALE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA ALL'INGIUNZIONE E PASSIVA ALL'OPPOSIZIONE*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE- OPPOSIZIONE - TRIBUTI ENTI LOCALI - IN GENERE - IMPOSTE DI CONSUMO - CAPO DELL'UFFICIO COMUNALE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA ALL'INGIUNZIONE E PASSIVA ALL'OPPOSIZIONE*
Il capo dell' ufficio comunale delle imposte di consumo deve provvedere per legge all'accertamento, liquidazione e riscossione delle imposte; egli e investito percio stesso di tutti i poteri concernenti la realizzazione della pretesa tributaria ed e legittimato ad emettere l'ingiunzione di pagamento ed a resistere nel giudizio di opposizione. Tale legittimazione, tuttavia, non ha carattere esclusivo, ma concorre con quella del rappresentante legale dell'istituto appaltatore della gestione delle predette imposte, che si estende a tutti i rapporti processuali dell'istituto medesimo, dovunque essi abbiano a svolgersi. Pertanto, il predetto capo dell' ufficio locale delle imposte di consumo puo essere chiamato in giudizio, come legittimo contraddittore, ogni qualvolta il contribuente contesti di dovere il tributo, sia mediante un giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale sia mediante un giudizio concernente la legittimita dell'accertamento. (V 2606'66, mass n 325017).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 147, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)