Sez. 2, Sentenza n. 1164 del 01/02/1995 (Rv. 490191 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Difetti dell'edificio - Nozione - Eliminazione mediante interventi di manutenzione ordinaria - Inclusione.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE
Ai fini della responsabilità dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell'opera ma anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa, e che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere, pertanto, eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria indicati dalla lettera a dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e cioè con "opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici" o con "opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)