Sez. 2, Sentenza n. 6585 del 11/11/1986 (Rv. 448729 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - GRAVI DIFETTI DELL'EDIFICIO - NOZIONE - DANNI ALLA FUNZIONE ECONOMICA DELL'EDIFICIO STESSO O MENOMAZIONE DEL GODIMENTO DEL BENE - RILEVANZA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - GRAVI DIFETTI DELL'EDIFICIO - NOZIONE - DANNI ALLA FUNZIONE ECONOMICA DELL'EDIFICIO STESSO O MENOMAZIONE DEL GODIMENTO DEL BENE - RILEVANZA.*
Ai fini della responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 cod. civ., costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli incidenti sulla struttura e sulla funzionalità dell'Opus, ma anche i vizi costruttivi che menomano apprezzabilmente il normale godimento della cosa o impediscono che questa fornisca l'utilità cui è destinata, come il crollo o il disfacimento del rivestimento esterno dell'edificio. (V 802/85, mass n 438996; (Conf 6229/83, mass n 430995; (Conf 3038/82, mass n 420967; (Conf 3971/81, mass n 414625; (Conf 3002/81, mass n 413548).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)