Sez. 6, Sentenza n. 31018 del 16/06/2026 Ud. (dep. 12/08/2026) Rv. 290485-01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Mutamento del giudice nel corso del dibattimento - Art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen. - Diritto della parte interessata alla rinnovazione dell’esame - Natura - Diritto potestativo - Conseguenze - Limiti.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE
La parte che ha interesse alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per mutamento del giudice ha il diritto potestativo, esercitabile a domanda, di ottenere, ex art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'esame di chi ha già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento, nel contraddittorio con il soggetto nei cui confronti esse saranno utilizzate, senza che il giudice possa negarne l'esercizio sulla base di una diversa valutazione circa la rilevanza o la non manifesta superfluità della rinnovazione, salvo che il precedente esame sia stato integralmente documentato mediante mezzi di riproduzione audiovisiva.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 510 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 30, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 93 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/2022 num. 199 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)