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Sez. 3, Sentenza n. 41183 del 25/11/2025 Ud. (dep. 23/12/2025) Rv. 288998-01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Mutamento del giudice - Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - Dichiarazioni anteriori all'1 gennaio 2023 - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 93-bis d.lgs. n. 150 del 2022 per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 2, 27 e 111 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288998-01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 2, 27 e 111 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui è esclusa l'applicabilità del disposto dell'art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen. alla rinnovazione dell'esame di persona che abbia reso dichiarazioni in data antecedente all'1 gennaio 2023, trattandosi di disciplina processuale regolata dal principio "tempus regit actum" e non essendo vigente, fino alla data anzidetta, la correlata previsione di cui all'art. 510, comma 2-bis, cod. proc. pen., che impone di documentare la prova dichiarativa anche con mezzi di riproduzione audiovisiva.

Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 27, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 93 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 510 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)