Sez. L, Sentenza n. 4420 del 20/04/1995 (Rv. 491906 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Criteri di classificazione ex art. 49 legge n. 88 del 1989 - Carattere esclusivo - Criteri generali di qualificazione delle attività produttive ex art. 2195 cod. civ. - Abrogazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
A seguito dell'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989 n. 88, i criteri di classificazione tassativamente stabiliti dall'art. 49 di tale legge (fatte salve le previsioni della disciplina transitoria di cui al terzo comma) costituiscono le uniche regole di principio alle quali occorre fare riferimento in tema di inquadramento previdenziale dei datori di lavoro, dovendosi ritenere abrogate tutte le norme - come l'art. 3 della legge n. 967 del 1953 - che disciplinano il suddetto inquadramento sulla base di differenti criteri generali di qualificazione delle attività produttive (come quelli contenuti nell'art. 2195 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)