Sez. U, Sentenza n. 4837 del 18/05/1994 (Rv. 486660 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere | Inquadramento delle imprese ex art. 49 legge n. 88 del 1989 - Ambito di applicazione - Datori di lavoro in attività iniziata a partire dal 28 marzo 1989 - Rilevanza - Efficacia dei provvedimenti di classificazione dell'I.N.P.S. - Estensione alla previdenza dei dirigenti industriali gestita dall'I.N.P.D.A.I. - Conseguenze.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere
In tema di inquadramento delle imprese ai fini del regime della contribuzione previdenziale, il sistema di classificazione introdotto con l'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 trova piena applicazione soltanto nei confronti dei datori di lavori che hanno iniziato la loro attività a partire dal 28 marzo 1989, data di entrata in vigore della legge stessa, ed implica che i provvedimenti di classificazione adottati dall'I.N.P.S. in base ai criteri stabiliti dal primo e dal secondo comma della citata disposizione abbiano efficacia generale nell'intero ordinamento previdenziale e assistenziale, così da risultare vincolanti (salvo l'eventuale sindacato amministrativo e giurisdizionale su provvedimenti medesimi) anche ai fini della previdenza dei dirigenti industriali gestita dall'I.N.P.D.A.I. ai sensi della legge n. 967 del 1953 e successive modificazioni, con la conseguenza che, a decorrere dalla data suddetta, i datori di lavoro "industriali", obbligati ad iscrivere all'I.N.P.D.A.I. i propri dirigenti, vanno individuati in base ai nuovi criteri classificatori, dovendosi ritenere implicitamente abrogato l'art. 3, secondo comma, lettera a) della legge n. 967 del 1953 - come integrato dall'art. 4 della legge n. 44 del 1973, che richiamava al fine predetto i criteri generali di qualificazione delle attività produttive previsti dall'art. 2195, nn. 1 e 3 cod.civ.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)