Sez. U, Sentenza n. 3269 del 26/10/1972 (Rv. 361083 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - MOMENTO DETERMINANTE E RICONVENZIONALI - IN GENERE - MOMENTO DELLA DOMANDA - SUCCESSIVI STATI DI FATTO - IRRILEVANZA - SUCCESSIVO ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA DA PARTE DELLA PA - ININFLUENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - MOMENTO DETERMINANTE E RICONVENZIONALI - IN GENERE - MOMENTO DELLA DOMANDA - SUCCESSIVI STATI DI FATTO - IRRILEVANZA - SUCCESSIVO ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA DA PARTE DELLA PA - ININFLUENZA.*
La giurisdizione si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento di proposizione della domanda e non hanno Rilevanza, rispetto ad essa, i successivi mutamenti dello stato medesimo. La pa non puo, a sua discrezione, spogliare della giurisdizione il giudice adito dalla controparte, esercitando in un senso o nell'altro anche in relazione all'andamento della lite, il proprio potere di autotutela sui suoi Atti e provvedimenti. (V 461'68, mass n 331493).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)