Sez. 2, Sentenza n. 9331 del 26/04/2011 (Rv. 617473 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE | Tribunale ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche - Riparto di competenza - Criteri - Pubblicità delle acque - Requisiti - Attitudine dell'acqua a usi di interesse pubblico generale - Necessità - Conseguenze in tema di controversia tra privati avente ad oggetto una servitù di attingimento.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE
Ai fini del riparto di competenza tra il tribunale ordinario ed il tribunale regionale delle acque pubbliche, occorre tenere presente che, anche dopo l'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la natura di acqua pubblica non può essere riconosciuta ad ogni tipo di acqua, bensì solo a quelle che abbiano attitudine ad usi di pubblico generale interesse; ne consegue che è devoluta alla cognizione del tribunale ordinario la controversia tra privati promossa al fine di ottenere il riconoscimento dell'esistenza di una servitù di attingimento e di derivazione di acque tra fondi limitrofi.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 1, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Legge 05/01/1994 num. 36 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)