Sez. 3, Sentenza n. 304 del 14/02/1963 (Rv. 260386 - 01)
PROVA CIVILE - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE - EFFICACIA PROBATORIA - LIMITI - PRESUNZIONI SEMPLICI.*
PROVA CIVILE - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE - EFFICACIA PROBATORIA - LIMITI - PRESUNZIONI SEMPLICI.*
I certificati anagrafici e gli altri certificati amministrativi che concernono annotazioni inserite in pubblici registri, sulla scorta di accertamenti compiuti ex officio, ovvero di dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione hanno piena efficacia probatoria soltanto relativamente all'esistenza di dette annotazioni e dichiarazioni, non anche in merito alla corrispondenza delle stesse alla realta oggettiva. Essi possono, peraltro, concorrere alla formazione del convincimento del giudice, circa la verita dei fatti ai quali si riferiscono, quali presunzioni semplici, superabili con la prova contraria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)