Sez. 2, Sentenza n. 4217 del 03/11/1993 Cc. (dep. 17/11/1993) Rv. 196726 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio | Annullamento da parte della Corte di Cassazione di ordinanza dichiarativa di inammissibilità dell'appello avverso provvedimento di convalida del sequestro preventivo - Trasmissione degli atti all'autorità competente per la decisione sul gravame - Nuova declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione da parte del giudice del rinvio, sia pure per ragioni diverse - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio
Qualora la Corte di Cassazione annulli un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello proposto avverso il provvedimento di convalida del sequestro preventivo e disponga la trasmissione degli atti all'autorità che ha emesso il provvedimento annullato per la decisione sul gravame, il giudice del rinvio non può più porre in discussione, sia pure per altre ragioni, l'ammissibilità dell'appello, senza superare i limiti stabiliti dalla sentenza di annullamento, in quanto tutte le questioni afferenti tale ammissibilità, comprese quelle non esplicitamente dedotte o rilevate d'ufficio nel giudizio di legittimità, sono coperte dal giudicato e, quindi, precluse dalla pronuncia di annullamento che aveva reputato ammissibile il gravame e rinviato gli atti per la decisione sul merito. (Nella fattispecie in esame, il giudice del rinvio aveva di nuovo dichiarato inammissibile l'appello per una ragione diversa da quella in base alla quale era stata pronunciata la declaratoria d'inammissibilità annullata dalla Corte di Cassazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)