Sez. 2 - , Sentenza n. 2540 del 27/01/2023 (Rv. 666838 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI | Pane precotto - Art. 9 d.P.R. n. 502 del 1998 - Esclusione dall’obbligo di preconfezionamento ed etichettatura di quello che abbia finito il processo produttivo in altro Stato membro - Disapplicazione - Necessità - Ragioni - Eccesso di potere.
COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI
L'art. 9 d.P.R. n. 502 del 1998, escludendo illegittimamente dall'applicazione degli obblighi di preconfezionamento ed etichettatura il pane precotto che abbia finito il suo processo produttivo in altro Stato membro e sia stato importato già come prodotto finito, deve essere disapplicato in quanto emanato in carenza di potere, giacché il potere conferito al governo dall'art. 50 della l. n. 146 del 1994 non comprendeva la possibilità di introdurre una disciplina di esclusione dei prodotti importati dall'unione europea dall'applicazione del d.P.R. n. 502 del 1998 ed era stato previsto al solo scopo di conformare l'ordinamento interno alla normativa eurounitaria.
DPR 30/11/1998 num. 502 art. 9, Legge 22/02/1994 num. 146 art. 50, Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 1 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)