Sez. 1, Sentenza n. 726 del 08/02/1982 (Rv. 418530 - 01)
TRENTINO - ALTO ADIGE - PROVINCE - MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE - POLIZIA LOCALE - RURALE - POLIZIA FORESTALE - INFRAZIONI AMMINISTRATIVE - ART. 4, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE PROVINCIALE DI BOLZANO N. 7 DEL 1973 - INOSSERVANZA - MANCATA NOTIFICAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO AD ALCUNO DEI SOGGETTI COOBBLIGATI AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA - ESTINZIONE DEL CREDITO - LIMITI.*
TRENTINO - ALTO ADIGE - PROVINCE - MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE - POLIZIA LOCALE - RURALE - POLIZIA FORESTALE - INFRAZIONI AMMINISTRATIVE - ART. 4, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE PROVINCIALE DI BOLZANO N. 7 DEL 1973 - INOSSERVANZA - MANCATA NOTIFICAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO AD ALCUNO DEI SOGGETTI COOBBLIGATI AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA - ESTINZIONE DEL CREDITO - LIMITI.*
In tema di infrazioni amministrative alle norme di polizia forestale, l'inosservanza dell'art. 4 secondo comma della legge provinciale di Bolzano 19 gennaio 1973 n. 7, per la mancata notificazione del verbale di accertamento ad alcuno dei soggetti coobbligati al pagamento della sanzione pecuniaria, comporta l'Estinzione del correlativo credito nei confronti di tale coobbligato, ma non anche nei confronti dei soggetti ai quali la notificazione medesima sia stata regolarmente e tempestivamente effettuata. (V 1966/77, mass n 385695; (Conf 576/82, mass n 418316).*
Riferimenti normativi: Legge 09/10/1967 num. 950 art. 4, Legge Reg. Bolzano 19/01/1973 num. 7 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)