Sez. 1, Sentenza n. 1966 del 16/05/1977 (Rv. 385695 - 01)
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - IN GENERE - INFRAZIONE EX LEGGE N 317 DEL 1967 - INGIUNZIONE NOTIFICATA TARDIVAMENTE AD UNO DEI COOBBLIGATI - CONSEGUENZE - FATTISPECIE (NOTIFICAZIONE TARDIVA AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA PROPRIETARIA DELLO ESERCIZIO, MA REGOLARE AL DIPENDENTE ADDETTO ALLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO STESSO).*
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - IN GENERE - INFRAZIONE EX LEGGE N 317 DEL 1967 - INGIUNZIONE NOTIFICATA TARDIVAMENTE AD UNO DEI COOBBLIGATI - CONSEGUENZE - FATTISPECIE (NOTIFICAZIONE TARDIVA AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA PROPRIETARIA DELLO ESERCIZIO, MA REGOLARE AL DIPENDENTE ADDETTO ALLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO STESSO).*
Le ingiunzioni per infrazione di cui alla legge n 317 del 1967 debbono essere notificate sia all'autore materiale della trasgressione, sia al coobbligato, con la conseguenza che la tardiva notificazione ad uno dei due estingue nei suoi confronti l'obbligazione. (nella specie, l'ingiunzione del sindaco per trasgressione dell'orario di chiusura dei pubblici esercizi era stata notificata tardivamente al rappresentante legale della societa proprietaria dell'Esercizio, ma regolarmente al dipendente addetto alla gestione dell'Esercizio stesso).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)