Sez. 3, Sentenza n. 28710 del 19/04/2017 Ud. (dep. 09/06/2017) Rv. 270477 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato previsto dall'art. 8, D.Lgs. n. 74 del 2000 - Emissione di fatture relative a cessioni all'esportazione - Falsità della dichiarazione di intento del cessionario - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di frode fiscale, non integra il reato di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 74 del 2000 l'emissione di fatture relative a cessioni all'esportazione, non imponibili ai sensi dell'art. 8, comma primo, lett. c), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, emesse a seguito della presentazione da parte del cessionario di una dichiarazione di intento non veritiera, atteso che il soggetto cedente, una volta verificata la conformità alle disposizioni di legge di tale dichiarazione, è tenuto esclusivamente all'adempimento degli obblighi comunicativi nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate, rimanendo a carico di chi emette la dichiarazione ogni responsabilità derivante dalla sua falsità. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello che, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, aveva ritenuto la responsabilità degli addetti all'ufficio commerciale di una società per l'emissione di fatture relative alla vendita di veicoli che, secondo la ricostruzione dei giudici di secondo grado, non erano stati ritirati dalla società cessionaria che aveva presentato la dichiarazione di intenti, bensì da soggetti terzi).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)