Sez. 2, Sentenza n. 20711 del 10/09/2013 (Rv. 627637 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - ACQUISTO - RINUNZIA - IN GENERE | Esercizio da parte del legatario del diritto oggetto del legato - Conseguenze - Preclusione della rinunzia all'acquisto - Fattispecie relativa al legato di usufrutto.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - ACQUISTO - RINUNZIA - IN GENERE
La facoltà di rinunziare al legato, ai sensi dell'art. 649 cod. civ., è preclusa quando il legatario abbia compiuto atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volontà incompatibile con la volontà dismissiva, come nel caso in cui il legatario di usufrutto, godendo del bene e consumandone i frutti, abbia esercitato le facoltà spettanti all'usufruttuario a norma dell'art. 981 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 649, Cod. Civ. art. 981
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)