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Sez. 2, Sentenza n. 11288 del 16/05/2007 (Rv. 596688 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA | Legato in sostituzione di legittima - Accettazione espressa o tacita - Effetti - Diritto di chiedere la legittima - Caducazione - Successiva manifestazione della volontà di rinunziare al legato - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596688-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA

In tema di diritti riservati ai legittimari, il comportamento dal quale sia dato desumere la volontà, espressa o tacita, del beneficiario di conservare il legato in sostituzione di legittima, se, per un verso, assume valenza confermativa, seppure superflua, della già realizzata acquisizione patrimoniale, per altro verso, comporta, "ope legis", la contemporanea caducazione del diritto di chiedere la legittima. A tale effetto non può porsi rimedio neppure con eventuali atti successivi di resipiscenza, giacchè, in considerazione della definitività e della irretrattabilità degli effetti acquisitivi del lascito testamentario correlati a detta manifestazione di volontà, non è possibile la reviviscenza del diritto di scelta tra il legato sostitutivo e la richiesta della legittima, rimasto caducato al momento stesso in cui sia stata manifestata la volontà di conservare il legato. (Sulla base di tale principio, è stato escluso che potesse attribuirsi valore all'atto di rinuncia al legato in sostituzione di legittima compiuto dal beneficiario in epoca successiva all'immissione nel possesso dei beni oggetto del lascito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551, Cod. Civ. art. 649

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)