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Sez. 1, Sentenza n. 920 del 22/01/2003 (Rv. 559902 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Natura - Presupposti per il riconoscimento - Accertamento della colpa in capo ad un agente - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559902-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

L'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 prevede, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, un diritto, non al risarcimento del danno, ma ad un'equa riparazione; ne consegue che il relativo riconoscimento, non richiedendo l'accertamento di un illecito, non presuppone neppure la verifica dell'elemento soggettivo della colpa a carico di un agente, essendo invece ancorato all'accertamento della violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cioè di un evento di per sè lesivo del diritto della persona alla definizione di un processo in cui essa è parte in una durata ragionevole.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)