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Sez. T, Ordinanza n. 25710 del 19/09/2025 (Rv. 676632-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI | Erronea affermazione di una decadenza processuale da parte del giudice d'appello - Svista materiale - Deducibilità con il ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento - Revocazione - Ammissibilità. IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - In genere.
Stato
decisa il 2025-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676632-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI

Il giudice d'appello, il quale affermi erroneamente che un'eccezione non è stata tempestivamente proposta in prime cure, commette una svista materiale, la quale non è deducibile con il ricorso per cassazione, in quanto occorsa nell'accertamento di fatti processuali non suscettibili di interpretazione, ma è impugnabile soltanto con il rimedio della revocazione.

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5), Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4), Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)