Sez. 5, Sentenza n. 44150 del 13/06/2018 Cc. (dep. 04/10/2018) Rv. 274119 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - utilizzazione - IN GENERE | PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE - Trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni - Diritto del difensore - Richiesta - Tempestività - Criteri - Fattispecie
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - utilizzazione - IN GENERE
La richiesta del difensore volta ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, deve essere tempestivamente proposta in relazione all'udienza del tribunale del riesame ed alle cadenze temporali indicate dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., tenuto conto del grado di complessità delle operazioni di duplicazione delle intercettazioni, del tempo necessario per la verifica di eventuali discordanze tra i testi posti a base delle decisioni cautelari e quelli risultanti dall'ascolto diretto, nonché del momento di deposito della richiesta di riesame. (Nella specie, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo alla tardiva messa a disposizione del materiale in relazione ad istanza presentata solo il giorno prima dell'udienza, appositamente rinviata per permettere l'esame di detto materiale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 178, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 268, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 271, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 309
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)