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Sez. U, Sentenza n. 26795 del 28/03/2006 Cc. (dep. 28/07/2006) Rv. 234267 - 01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Videoregistrazioni in luoghi pubblici effettuate al di fuori del procedimento penale - Utilizzabilità come documenti - Videoregistrazioni in luoghi pubblici eseguite dalla P.G. - Prove atipiche - Regime.
Stato
decisa il 2006-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234267-01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE

Le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod. proc. pen. Le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno invece incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 373, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)