Sez. L, Sentenza n. 8616 del 11/08/1993 (Rv. 483424 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Straordinaria ex legge n. 675 del 1977 - Delibera del Comitato dei Ministri - Natura - Direttiva per il ministro del lavoro competente ad emettere il provvedimento di autorizzazione all'intervento C.I.G.S. con effetto retroattivo - Carattere vincolante dell'autorizzazione per il giudice ordinario ai fini del riconoscimento del diritto al trattamento previdenziale - Limiti - Estensione ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro - Contraria delibera del C.I.P.I. - Irrilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni
Nella disciplina della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria di cui alla legge 12 agosto 1977 n. 675, le delibere del Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale costituiscono una direttiva per il ministro del lavoro competente ad emettere il provvedimento di autorizzazione all'intervento C.I.G.S., provvedimento suscettibile di impugnazione in sede amministrativa dagli interessati e, una volta consolidato, di disapplicazione da parte del giudice ordinario, ove emesso in violazione di norme imperative e lesivo di diritti soggettivi. Non ricorrendo tali ipotesi, l'autorizzazione dell'intervento, con atto avente effetto retroattivo al tempo della domanda presentata dal datore di lavoro, vincola il giudice ordinario ai fini del riconoscimento del diritto al trattamento previdenziale, esteso anche ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1984 n. 863; su tale diritto non può infatti incidere la delibera del C.I.P.I. (adottata in epoca posteriore alla suddetta domanda, ma priva di effetti retroattivi e disattesa dal successivo decreto ministeriale) che esclude detti lavoratori dal beneficio.
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1975 num. 677 art. 1, Legge 12/08/1975 num. 677 art. 2, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)