Sez. L, Sentenza n. 4227 del 13/04/1995 (Rv. 491795 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Collocamento in cassa integrazione e sospensione dell'esecuzione del rapporto - Estensione ai giovani assunti con contratto di formazione - Ammissibilità - Fattispecie relativa a circolare dell'I.N.P.S. emessa dopo il provvedimento C.I.P.I. e nel senso della inammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
La sospensione dell'esecuzione del rapporto per collocamento in cassa integrazione del lavoratore è compatibile con il contratto di formazione e lavoro (come disciplinato dall'art. 3 del D.L. n. 726 del 1984, convertito nella legge del 19 dicembre 1984 n. 863), in quanto, per il collegamento funzionale esistente tra la apposizione del termine al relativo contratto, avente causa giuridica mista, costituita dallo scambio tra prestazione di lavoro, retribuzione ed addestramento finalizzato all'acquisizione della professionalità necessaria al lavoratore per immettersi nel modo del lavoro, e le finalità della formazione, è configurabile la proroga del termine stesso nei casi in cui l'esecuzione del rapporto resti sospesa per fatti non riconducibili alla volontà delle parti. Conseguentemente i provvedimenti ministeriali di autorizzazione al collocamento di lavoratori in cassa integrazione per il riconosciuto stato di crisi aziendale abilitano il datore di lavoro ad includere tra il personale sospeso giovani assunti con contratto di formazione e lavoro. (Nella specie, l'I.N.P.S. aveva invocato anche la circolare del 2 dicembre 1987 con cui il C.I.P.I. aveva disposto che il trattamento di cassa integrazione non fosse riconosciuto nei confronti di lavoratori legati da contratto di formazione e lavoro. La S.C. ha osservato che la stessa, a prescindere dalla sua legittimità, non poteva operare rispetto al periodo anteriore alla sua emanazione).
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1977 num. 675 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)