Sez. 1, Sentenza n. 678 del 24/02/1975 (Rv. 374012 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - ESTENSIONE AI PROVVEDIMENTI DIPENDENTI PRONUNCIATI IN UN DIVERSO PROCEDIMENTO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - ESTENSIONE AI PROVVEDIMENTI DIPENDENTI PRONUNCIATI IN UN DIVERSO PROCEDIMENTO.*
L'art 336 cod proc civ - nel disporre che la riforma con sentenza passata in giudicato o la Cassazione di una precedente sentenza estende i suoi effetti a tutti gli Atti ed ai provvedimenti da questa dipendenti - non richiede che tali Atti o provvedimenti siano stati adottati nello stesso processo in cui e stata emanata la sentenza riformata o cassata; onde gli effetti della Cassazione o della riforma si estendono anche ai provvedimenti dipendenti di natura istruttori o decisori pronunziati in un diverso procedimento. (nella specie, e stato ritenuto, sulla base del principio enunziato, che l'annullamento di un lodo arbitrale aveva importato la caducazione di un decreto ingiuntivo emesso sulla base di tale lodo e passato in giudicato a seguito della Estinzione del giudizio di opposizione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)