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Sez. 5, Sentenza n. 4926 del 23/10/2008 Cc. (dep. 04/02/2009) Rv. 243153 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE | Collocazione all'interno d'autovettura di telefono cellulare in grado di intercettare le conversazioni tra i presenti - Configurabilità del reato di cui all'art. 617 bis cod. pen. - Esclusione - Configurabilità del reato di cui all'art. 615 bis cod. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243153-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE

L'occulta collocazione all'interno di un'autovettura di un telefono cellulare in grado di intercettare le conversazioni intercorse tra le persone a bordo non integra il reato d'installazione d'apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis cod. pen.), non essendo in grado il congegno di captare le conversazioni di entrambi gli utilizzatori del telefono, né quello d'interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.), non essendo qualificabile l'autovettura come luogo di privata dimora.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 bis, Cod. Pen. art. 617 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)