Sez. 5, Sentenza n. 4264 del 16/12/2005 Cc. (dep. 02/02/2006) Rv. 233595 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE | Collocazione di una microspia, all'interno dell'abitacolo di una vettura, idonea a registrare solo le conversazioni o comunicazioni dei soggetti presenti - Reato di cui all'art. 617 bis cod. pen. - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE
Non sussistono gli estremi del reato di cui all'art. 617 bis cod. pen. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) qualora all'interno dell'abitacolo di una vettura sia collocata una microspia idonea a registrare solo le conversazioni o comunicazioni dei soggetti presenti a bordo dell'auto, in quanto perché possa parlarsi di intercettazione in senso tecnico, è necessario che il soggetto si inserisca nel canale dal quale è escluso il non comunicante con meccanismi che consentano di percepire quanto affermato da entrambi gli interlocutori.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 bis, Cod. Pen. art. 617 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)