Sez. 1, Sentenza n. 4588 del 23/01/1984 Ud. (dep. 18/05/1984) Rv. 164238 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - CIRCOSTANZE SPECIALI - DIMINUENTE DELLA LIEVE ENTITÀ - CARATTERE OGGETTIVO - RIFERIBILITÀ ALLE MODALITÀ DELLA CONDOTTA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - CIRCOSTANZE SPECIALI - DIMINUENTE DELLA LIEVE ENTITÀ - CARATTERE OGGETTIVO - RIFERIBILITÀ ALLE MODALITÀ DELLA CONDOTTA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
La diminuente della lieve entità del fatto, che in astratto può applicarsi alla banda armata ex art. 306 cod. pen., essendo dalla legge prevista per tutti i delitti contro la personalità dello stato, si riferisce - per il carattere oggettivo - alle modalità della condotta criminosa e alle conseguenze da questa suscitate. Ne deriva che essa ricorre solo quando la banda armata, per deficienze di strutture ed esiguità di mezzi, si rilevi di scarso peso e di minima credibilità in relazione al risultato pericoloso o dannoso indicato nella norma incriminatrice. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è giudicato irrilevante l'apporto dei singoli associati). (Conf mass nn 140477, 147820, 150626).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306, Cod. Pen. art. 311
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)