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Sez. 1, Sentenza n. 10269 del 10/06/1988 Ud. (dep. 19/10/1988) Rv. 179494 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - CIRCOSTANZE SPECIALI - DIMINUENTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - APPLICABILITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO O DEL PERICOLO - CRITERI - RIFERIMENTO NON GIÀ ALLA MISURA DEL CONTRIBUTO DEL SINGOLO MEMBRO BENSÌ ALLE DIMENSIONI DELL'ASSOCIAZIONE E AL CONTENUTO DEL SUO PROGRAMMA OPERATIVO.*
Stato
decisa il 1988-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179494-01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - CIRCOSTANZE SPECIALI - DIMINUENTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - APPLICABILITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO O DEL PERICOLO - CRITERI - RIFERIMENTO NON GIÀ ALLA MISURA DEL CONTRIBUTO DEL SINGOLO MEMBRO BENSÌ ALLE DIMENSIONI DELL'ASSOCIAZIONE E AL CONTENUTO DEL SUO PROGRAMMA OPERATIVO.*

La valutazione del danno o del pericolo, ai fini della circostanza diminuente della lieve entità del fatto di cui all'art. 311 codice penale va effettuata con riferimento non già, soggettivamente, alla misura del contributo apportato dal singolo membro della banda armata, bensì, oggettivamente, alle dimensioni di questa ed al contenuto del suo programma operativo, in relazione al bene giuridico protetto. (fattispecie relativa a diniego della diminuente ad imputato di partecipazione alla banda armata "prima linea" art. 306, secondo comma in relazione all'art. 270 cod. pen. in considerazione delle propagini in varie zone dello stato sviluppate dalla banda e della concreta attività svolta comprendente numerosi gravi delitti contro lo stato, le persone ed il patrimonio). (Conf mass n 179982; (Conf mass n 172067; (Conf mass n 164238).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 311

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)