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Sez. 2, Sentenza n. 5778 del 25/10/1988 (Rv. 460303 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITÀ DI ARGOMENTAZIONI - AD ABUNDANTIAM - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460303-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITÀ DI ARGOMENTAZIONI - AD ABUNDANTIAM - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Le affermazioni ad abundantiam, contenute nella motivazione della sentenza, consistenti in argomentazioni rafforzative di quella costituente la premessa logica della statuizione contenuta nel dispositivo, vanno considerate di regola superflue e quindi giuridicamente irrilevanti ai fini della censurabilità qualora l'argomentazione rafforzata sia di per sè sufficiente a giustificare la pronuncia adottata, ma possono anche consistere in statuizioni autonome (cioè in un sillogismo completo) qualora, risolvendosi in un posterius logico di quella contenuta nel dispositivo, siano destinate a divenire operative nelle ipotesi di erroneità di questa. In tale ultima ipotesi sorge per la parte soccombente l'interesse e l'Onere all'impugnazione, onde evitare, la formazione del giudicato sulle anzidette statuizioni. (nella specie, il ricorrente aveva censurato la statuizione con la quale i giudici di secondo grado avevano dichiarato inammissibile l'appello, omettendo di assolvere all'Onere dell'impugnazione nei riguardi dell'ulteriore statuizione, qualificata dagli stessi giudici ad abundantiam, secondo cui l'appello era comunque infondato nel merito; la C.S. in base all'enunciato principio ha rigettato il ricorso che si era limitato ad impugnare la declaratoria di inammissibilità dell'appello).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)