Sez. 3, Sentenza n. 6335 del 26/06/1998 (Rv. 516773 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITÀ DI ARGOMENTAZIONI - AD ABUNDANTIAM | Sentenza d'appello - Dichiarazione di inammissibilità di una domanda - Ulteriore esame del merito della stessa - Affermazione di infondatezza - Ricorso per cassazione contro la statuizione di inammissibilità - Ulteriore motivo di ricorso contro la statuizione di infondatezza - Superfluità di detta statuizione - Conseguenze - Interesse a ricorrere - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITÀ DI ARGOMENTAZIONI - AD ABUNDANTIAM
Qualora nel giudizio d'appello una domanda della quale sia stata dichiarata l'inammissibilità venga anche esaminata nel merito, per affermarne l'infondatezza, tale esame costituisce attività giurisdizionale svolta in carenza di potere.Pertanto la valutazione di infondatezza irritualmente compiuta integra una motivazione "ad abundantiam" non suscettibile in quanto tale di arrecare nocumento alla parte, la quale, una volta dichiarata soccombente per effetto della pronunziata inammissibilità della domanda proposta, è priva di interesse a censurare in sede di legittimità la sentenza nella parte in cui la stessa ha irritualmente esaminato nel merito, la sua pretesa non derivandole da tale parte della motivazione alcun pregiudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)