Sez. 1, Sentenza n. 3069 del 02/04/1996 (Rv. 496769 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - TRASPORTO - ECCEZIONALE | Trasporto a mezzo "bisarca" eccedente i m. 18 - Effettuazione successiva al D.M. 27.2.1987 - Necessità dell'autorizzazione - Esclusione - Legge n. 229 del 1990 - Portata.
CIRCOLAZIONE STRADALE - TRASPORTO - ECCEZIONALE
L'art. 1 della legge n. 229 del 1990 - la quale, al primo ed al terzo comma, consente che la lunghezza di diciotto metri (stabilita dagli artt. 58 e 32 C.d.S., come modificati dall'art. 5 del D.L. n. 16 del 1987, convertito in legge n. 132 del 1987) degli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli (cd. "bisarche") venga superata entro il limite del dodici per cento, per la sola circolazione sulle strade e sulle autostrade precisate nel comma quarto - non ha efficacia retroattiva, ma costituisce il riconoscimento legislativo della legittimità della normativa secondaria, di medesimo contenuto, espressa dal decreto ministeriale del 27 febbraio 1985 (nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha affermato la liceità di un trasporto effettuato a mezzo di "bisarca" della lunghezza di m. 19, 10, senza l'autorizzazione richiesta per i trasporti eccezionali, in data successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto e precedente alla vigenza della detta legge,).
Riferimenti normativi: (Cod. Strada Abrog. art. 32), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 32, (Cod. Strada Abrog. art. 58), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 58, Legge 02/08/1990 num. 229 art. 1, Decreto Legge 06/02/1987 num. 16 art. 5, Legge 30/03/1987 num. 132 CORTE COST., DM Trasporti 27/02/1985
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)