Sez. 5, Sentenza n. 514 del 18/01/2002 (Rv. 551642 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa ex art. 32 della legge n. 413 del 1991 - Termine di presentazione - Disciplina dettata dall'art. 9 del d.P.R. n. 600 del 1973 per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la disciplina dettata dall'art. 32, comma secondo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (come modificato dall'art. 3, comma primo, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge n. 75 del 1993) in ordine al termine di presentazione della dichiarazione integrativa (indicato nel 20 giugno 1993) non è suscettibile di integrazione con la previsione contenuta nell'art. 9, settimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo il quale "le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide" (salva l'applicazione della sanzione amministrativa per il ritardo), atteso che le norme che disciplinano i condoni tributari, integrando sistemi compiuti di natura eccezionale, ed essendo quindi derogatorie di quelle generali dell'ordinamento tributario, non possono per definizione essere integrate in via ermeneutica da queste ultime, e considerato anche che lo stesso art. 9, settimo comma, citato, esprime a sua volta, in realtà, una norma di carattere eccezionale.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 32, Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 3, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)