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Sez. 5, Sentenza n. 21364 del 30/11/2012 (Rv. 624264 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono clemenziale ex art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 - Integrale pagamento delle imposte indicate - Necessità - Fondamento - Fattispecie relativa al mancato pagamento delle rate successive alla prima in relazione ad IRPEF.
Stato
decisa il 2012-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624264-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la definizione agevolata ai sensi dell'art. 9 bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede all'integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l'assenza di previsioni quali quelle contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 della medesima legge, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, la quale, in relazione a sanzioni per omessi versamenti IRPEF, aveva affermato che il mancato pagamento di una o più rate successive alla prima determina non la totale inefficacia della domanda di definizione, ma solo il ripristino della sanzione limitatamente alle rate non versate).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)